IL CONSIGLIO DI STATO 
               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro   generale   5151   del   2013,   proposto   da:   Ministero
dell'istruzione dell'universita'  e  della  ricerca  in  persona  del
ministro in carica, Politecnico  di  Milano  in  persona  del  legale
rappresentante in  carica,  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro Adriana Angelotti, Anna Maria Antola, Anna Anzani,  Sergio
Arosio, Cesare Mario Arturi, Francesco  Augelli,  Valeria  Bacchelli,
Arturo Baron, Francesco Basile,  Giovanni  Baule,  Eleonora  Bersani,
Serena  Biella,  Antonello  Boatti,   Pellegrino   Bonaretti,   Marco
Borsotti, Federica Boschetti, Maria Antonietta Breda, Maria  Agostina
Cabiddu,  Enrico  Gianluca  Caiani,  Christian  Campanella,  Fabrizio
Campi, Paola Caputo, Edoardo Carminati,  Aldo  Castellano,  Graziella
Leyla Ciaga', Maria Antonietta Clerici, Luigi Pietro  Maria  Colombo,
Giancarlo Consonni, Emilia Amabile Costa,  Fiammetta  Costa,  Stefano
Crespi Reghizzi, Giancarlo Cusimano, Alessandro Dama,  Aurora  Scotti
Aurora, Roberto Giacomo Sebastiano, Maria Beatrice  Servi,  Francesco
Siliato,   Maria   Cristina   Tanzi,   Graziella   Tonon,   Raffaella
Trocchianesi, Michele Ugolini, Ada Varisco, Vincenzo Varoli,  Massimo
Venturi Ferriolo, Daniele Vitale, Fabrizio Zanni, Salvatore  Zingale,
Luca Alfredo Casimiro Bruche', Alessandro Antonio Porta,  Lorenzo  De
Stefa.ni,  Anna  Caterina  Delera,  Valentina  Dessi',   Luca   Maria
Francesco  Fabris,  Maria  Rita  Ferrara,   Simone   Ferrari,   Maria
Fianchini, Mario  Fosso,  Marco  Frontini,  Gian  Luca  Ghiringhelli,
Lorenzo  Giacomini,  Maria  Cristina  Gibelli,  Elisabetta   Gibelli,
Giorgio  Goggi,  Elena  Granata,  Francesco  Ermanno  Guida,   Franco
Guzzetti, Maria Pompeiana Tarossi, Arturo Sergio  Lanzani,  Marinella
Rita Maria Levi, Andrea  Lucchini,  Marco  Lucchini,  Cesira  Assunta
Macchia, Luca Piero Marescotti,  Emilio  Matricciani,  Stefano  Valdo
Meille,  Lorenzo  Mezzalira,  Laura   Montedoro,   Gianni   Ottolini,
Antonella Valeria Penati, Gianfranco  Pertot,  Paolo  Pileri,  Silvia
Luisa Pizzucaro,  Marco  Politi,  Gennaro  Postiglione,  Fulvia  Anna
Premoli,  Maurizio  Quadrio,  Procopio  Luigi  Quartapelle,  Giuliana
Ricci,  Fabio  Rinaldi,  Roberto  Rizzi,  Michela   Rossi,   Raffaele
Scapellato,  Fausto  Carlo  Testa,  Enrico  Tifoni,  Maria   Cristina
Tonelli,  Stefania  Varvaro,  Fabrizio  Fanti,   Cristina   Tedeschi,
rappresentati e  difesi  dagli  avvocati  Maria  Agostina  Cabiddu  e
Federico Sorrentino, presso quest'ultimo elettivamente domiciliati in
Roma, lungotevere delle Navi, 30; 
    Per la riforma della sentenza  del  T.A.R.  Lombardia  -  Milano:
Sezione III n. 1348/2013, resa tra le parti, concernente approvazione
linee strategiche di ateneo 2012-2014. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  25  novembre  2014  il
consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli  avvocati  dello
Stato Gentili e Basilica e l'avvocato Cabiddu; 
    Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della  ricerca  e
il Politecnico di Milano  chiedono  la  riforma  della  sentenza,  in
epigrafe indicata, con la quale  il  Tribunale  amministrativo  della
Lombardia ha accolto  il  ricorso  dei  docenti  del  Politecnico  di
Milano,   odierni   resistenti,    volto    all'annullamento    della
deliberazione del Senato accademico del 21 maggio 2013 nella parte in
cui, confermando quanto gia' stabilito con precedenti determinazioni,
ha reso obbligatorio l'insegnamento in lingua inglese  nei  corsi  di
laurea magistrale e di  dottorato  di  ricerca  a  partire  dall'anno
accademico    2014-2015,    in    attuazione    dell'obiettivo     di
internazionalizzazione degli atenei previsto dall'art.  1,  comma  2,
lett. della legge 30 dicembre  2010,  a  240  (Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',  di  accademico  e  reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e  l'efficienza
del sistema universitario). 
    La  norma  appena  citata  dispone  che  le  universita'  statali
provvedano, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge, a modificare i propri statuti in materia di  organizzazione  e
di organi di  governo  dell'ateneo,  con  l'osservanza  dei  seguenti
vincoli     e     criteri     direttivi:     ...l)      rafforzamento
dell'internazionalizzazione anche attraverso una  maggiore  mobilita'
dei  docenti  e  degli  studenti,  programmi  integrati  di   studio,
iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio
e di  ricerca  e  l'attivazione,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  di
insegnamenti, di corsi di studio e di forme di  selezione  svolti  in
lingua straniera. 
    I) La sentenza impugnata, dopo aver  respinto  alcune  eccezioni.
preliminari svolte dalle Amministrazioni resistenti, ha rilevato:  a)
il contrasto dell'obbligatorieta' dell'insegnamento in lingua inglese
con il principio, di rilevanza costituzionale, desumibile dall'art. 6
Cost., che prevede la tutela delle minoranze linguistiche, e da altre
disposizioni   di   legge   costituzionale,   della   centralita'   e
dell'ufficialita'  della  lingua  italiana;  b)  la   necessita'   di
garantire che la lingua italiana non  subisca  trattamenti  deteriori
rispetto a lingua  straniere  non  oggetto  di  specifiche  norme  di
tutela, necessita' della quale e' espressione, per  gli  insegnamenti
universitari, l'art. 271 del regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,
secondo  il  quale  "la  lingua  italiana  e'  la  lingua   ufficiale
dell'insegnamento  e  degli   esami   in   tutti   gli   stabiliMenti
universitari" e  che  non  puo'  ritenersi  incompatibile,  e  quindi
abrogato ai sensi dell'art.  15  delle  disposizioni  preliminari  al
codice civile, dalla norma del 2010,  altrimenti  dovendosi  dubitare
della legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 lett. D) della
medesima legge n.  240;  c)  la  non  collocazione,  per  effetto  di
quest'ultima  disposizione,  della  lingua  italiana   in   posizione
subordinata  rispetto  a  lingue  straniere,  perche'   l'uso   della
congiunzione "anche", nel testo della norma, esclude la  tassativita'
dell'indicazione, in coerenza sia con l'autonomia ordinamentale delle
universita', sia con la vocazione della norma stessa, volta  a  porre
criteri  direttivi,  sicche'  l'uso  della  lingua   straniera   deve
affiancare, e non sostituire, quello dell'italiano. 
    Il Tribunale amministrativo ha quindi accolto il ricorso,  avendo
riscontrato l'incoerenza della valorizzazione della lingua  straniera
con il quadro  appena  delineato:  i  provvedimenti  impugnati  hanno
infatti  escluso  per  la  parte  specialistica  della   preparazione
universitaria l'utilizzabilita' della lingua italiana, tanto in  fase
di insegnamento, quanto in sede di esame, cosi' marginalizzandone  in
maniera indiscriminata l'uso, che il sistema normativo vuole, invece,
preminente e che e' anche funzionale alla diffusione dei  valori  che
ispirano lo Stato italiano. Una corretta  applicazione  dei  principi
sopra esposti avrebbe dovuto consentire, secondo il  Tar,  la  scelta
tra l'apprendimento in italiano e quello in lingua straniera,  mentre
l'imposizione  di  quest'ultima  in  via  esclusiva  viola  anche  la
liberta' di insegnamento garantito dall'art. 33  della  Costituzione.
Inoltre,  l'imposizione   generalizzata   non   tiene   conto   della
specificita' di alcuni insegnamenti,  che  mal  si  prestano  all'uso
dell'inglese e impedisce  la  diffusione,  pur  essa  da  comprendere
nell'obiettivo dell'internazionalizzazione, della didattica  italiana
all'estero: la scelta del Politecnico, quindi, non  riflette  neppure
l'obiettivo perseguito, mentre sacrifica in misura eccedente rispetto
a tale obiettivo gli interessi dei docenti e quelli degli studenti. 
    II) Con l'appello in esame  il  Ministero  e  il  Politecnico  di
Milano  ripropongono   le   eccezioni   di   irricevibilita'   e   di
inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse, disattese  dal
primo giudice, e  evidenziano  la  irrilevanza  del  principio  della
tutela  delle  minoranze  linguistiche,  postulata  dalla  legge   15
dicembre 1999, n. 482, invece valorizzato dalla  sentenza  impugnata.
Negano, quindi, l'effetto di marginalizzazione della lingua italiana,
che resta quella utilizzata nei corsi di laurea triennale e,  quindi,
nella maggior parte dei corsi di studio del Politecnico il quale, con
i provvedimenti impugnati,  si  prefigge  di  favorire  il  principio
costituzionale  del  diritto   alla   formazione   e   all'elevazione
professionale del  lavoratori  (art.  35  Cost.)  anche  mediante  la
possibilita'  di  accedere,  in  condizioni  di   uguaglianza,   alle
procedure concorsuali per l'assunzione all'impiego (art.  51  Cost.),
senza impingere sulla liberta' di insegnamento. 
    III) Le eccezioni preliminari riproposte con l'appello  non  sono
fondate. 
    Con ha ritenuto  la  sentenza  impugnata,  la  deliberazione  del
Senato accademico in data 21 maggio 2012 non puo' ritenersi meramente
riproduttiva della volonta' gia' espressa con  le  linee  strategiche
approvate il 15 dicembre 2012, dal momento che essa e' stata  assunta
all'esito  di  un  procedimento  rinnovato,  con  ampia   discussione
collegiale, su impulso di un gruppo di docenti che avevano chiesto al
rettore il riesame delle linee strategiche, nella  parte  concernente
appunto l'uso esclusivo della lingua inglese,  e  di  altri  analoghi
atti propulsivi, dei quali il provvedimento stesso da' contezza. 
    Del pari infondata e' l'eccezione  di  carenza  di  interesse  al
ricorso, sollevata in ragione (contrastante con  il  contenuto  della
prima   eccezione)   della   pretesa   natura   programmatica   della
deliberazione impugnata, come tale priva  di  portata  immediatamente
lesiva. E' sufficiente leggere il contenuto dell'atto, nel  quale  si
dispone che dall'anno 2014-2015 la lingua  inglese  sara'  la  lingua
esclusiva per i corsi di laurea  magistrale  e  per  i  dottorati  di
ricerca, per avvertirne la portata cogente e, quindi,  immediatamente
lesiva degli interessi dedotti in causa. 
    IV) Nel merito, osserva il Collegio che l'art. 2, comma 2,  lett.
l)  della  legge  n.  240  del  2010,  sopra   riportato,   legittima
l'applicazione  che  ne  e'  stata  data  dal  Politecnico,  giacche'
l'attivazione di corso in lingua inglese, nella lettera della  norma,
non e' soggetta a limitazioni ne' a condizioni. Tale  conclusione  e'
avvalorata da quanto dispone l'art. 31 dell'allegato n. 2 al  decreto
ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50, che, sia  pure  atto  privo  di
forza di legge, nondimeno vale a chiarire il senso della disposizione
legislativa in esame. Il citato art. 31, in deroga al divieto per  le
universita' di istituire nuovi corsi di studio posto  dal  precedente
art. 30, consente, al fine di favorire l'internazionalizzazione delle
attivita' didattiche,  la  possibilita'  di  attivare  corsi  che  ne
prevedano l'erogazione "interamente in lingua straniera",  sia  pure,
come ha osservato il Tribunale amministrativo, nelle sedi nelle quali
sia gia' presente un omologo corso. Poiche', peraltro,  la  legge  n.
240 del 2010, successiva al- decreto appena ricordato,  non  contiene
una simile condizione, l'applicazione datane dal Politecnico  appare,
sotto questo aspetto, legittima. 
    Le contrarie considerazioni sulle  quali  si  fonda  la  sentenza
impugnata, che ha negato un effetto di abrogazione tacita della norma
risalente, non sembrano condivisibili: la portata dell'art. 2,  comma
2, lett. l) e' di innovazione del sistema e del principio  del  quale
e' espressione l'art. 271 del regio decreto n. 1592  del  1933,  che,
sul punto, appare superato dalla possibilita' di istituire  corsi  in
lingua diversa dall'italiano; cosi' come la congiunzione "anche"  nel
testo  della  norma  del  2010  non  vale  a  sminuirne  la   portata
innovativa,  nel  senso  postulato  dal  Tar,  dato  che,   comunque,
legittima  "anche"  l'istituzione  di  corsi  in  lingua   straniera,
istituzione  che  appartiene  alla   libera   scelta   dell'autonomia
universitaria, esercitata dal Politecnico nel senso che si e' detto. 
    V) L'applicazione del parametro  normativo  alla  fattispecie  in
esame, cosi' precisato, comporterebbe l'accoglimento dell'appello; il
Collegio, peraltro, dubita della conformita' alla Costituzione  della
norma. 
    V.1) L'art. 2, comma 2, lett. 1) della legge  n.  240  del  2010,
nella parte in cui consente l'attivazione generalizzata ed  esclusiva
(cioe' con esclusione dell'italiano) di corsi  in  lingua  straniera,
non appare manifestamente  congruente,  innanzitutto,  con  l'art.  3
della Costituzione, dal  momento  che  si  applica  allo  svolgimento
dell'attivita'  didattica  per  tutti  i  corsi  (magistrali   e   di
dottorato)  del  Politecnico,  come  ha   evidenziato   l'istruttoria
disposta dal Collegio con l'ordinanza n. 1779 del 2014. Se,  infatti,
per alcuni insegnamenti puo' predicarsi il vantaggio di un  uso  piu'
spinto della lingua inglese, e la conseguente attrazione della  forma
linguistica  nel  contenuto   stesso   dell'insegnamento,   il   pari
trattamento generalizzato non tiene conto delle diversita'  esistenti
tra i corsi, tali da  postulare,  invece,  per  alcuni  di  essi  una
diversa  trasmissione  del  sapere,   maggiormente   attinente   alla
tradizione e  ai  valori  della  cultura  italiana,  della  quale  il
linguaggio  e'  espressione.  E  soprattutto  ingiustificato  appare,
nell'ottica considerata, l'abolizione integrale della lingua italiana
per i corsi considerati. 
    V.2) La giurisprudenza della Corte  costituzionale  da  tempo  ha
affermato che la Costituzione conferma per implicito  che  il  nostro
sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale (sentenze 22
maggio 2009, n. 159 e 20 gennaio 1982, n. 28). Pur  in  presenza  del
principio di tutela delle minoranze linguistiche, sancito dall'art. 6
della Costituzione, la  Corte  ha  ribadito  che  "la  consacrazione,
nell'art. 1, comma 1, della legge  n.  482  del  1999,  della  lingua
italiana  quale  «lingua   ufficiale   della   Repubblica»   non   ha
evidentemente  solo  una  funzione  formale,  ma  funge  da  criterio
interpretativo generale  delle  diverse  disposizioni  che  prevedono
l'uso delle lingue minoritarie,  evitando  che  esse  possano  essere
intese come alternative alla lingua  italiana  o  comunque  tali  da'
porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica;  e
cio' anche al di la' delle pur numerose disposizioni  specifiche  che
affermano espressamente nei singoli settori il primato  della  lingua
italiana". Se quindi questa  e'  la  scala  di  valori,  che  pur  in
presenza di una specifica norma di rango costituzionale a  tutela  di
una diversa lingua pone quella italiana in posizione  di  supremazia,
tanto piu' tale criterio deve valere  nei  confronti  di  una  lingua
straniera, nei confronti della quale non  esiste,  ovviamente,  alcun
obbligo  di  tutela  (mentre  e'  necessaria  la  "preservazione  del
patrimonio linguistico e  culturale  della  lingua  italiana":  Corte
Cost., sentenza n. 159 del 2009). 
    V.3)  L'imposizione  dell'uso  esclusivo  dell'inglese  (che  nel
verbale del consiglio di corso di studio in ingegneria elettrica  del
21 novembre 2013, depositato in atti, viene  addirittura  qualificato
"lingua ufficiale di erogazione")  appare  anche  non  manifestamente
congruente con la liberta'  di  insegnamento,  sancita  dall'art.  33
della Costituzione. Il riservare ai docenti l'attivita' didattica per
i corsi avanzati, gia' di per se', non appare giustificato alla  luce
di tale principio; ne' l'obbligo di cui si discute appare  rispettoso
della libera espressione della comunicazione con  gli  studenti,  dal
momento che elimina qualsiasi diversa scelta, eventualmente  ritenuta
piu' proficua  da  parte  dei  professori,  ai  quali  appartiene  la
liberta', e la responsabilita', dell'insegnamento. 
    VI) La questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma 2, lett.
l) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 appare, quindi, -rilevante  e
non manifestamente  infondata;  il  giudizio  deve,  di  conseguenza,
essere sospeso in attesa della definizione del relativo  giudizio  da
parte della Corte costituzionale.